Negoziazione assistita
La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.
Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia
Il procedimento di negoziazione assistita inizia quando, prima di proporre la domanda giudiziale e procedere con un processo civile, la parte, tramite il proprio avvocato iscritto all’albo, invita la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. L’invito a stipulare deve contenere:
- 1) l’indicazione dell’oggetto della controversia;
- 2) l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice al fine di decidere sulle spese di giustizia, sulla responsabilità aggravata e sulla concessione della provvisoria esecutorietà
- 3) la firma autografa della parte certificata dall’avvocato che formula l’invito.
La comunicazione dell’invito alla controparte determina, al pari di una domanda giudiziale, l’interruzione della prescrizione e impedisce il maturare di eventuali decadenze.
La controparte, una volta ricevuto l’invito, nei successivi 30 giorni può decidere di aderire, non aderire o non rispondere all’invito.
L’assenza di risposta della controparte nel termine suindicato equivale all’espresso rifiuto di aderire all’invito. In caso di rifiuto o di mancata adesione all’invito, la parte può proporre la domanda giudiziale entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto o dalla mancata adesione nel termine.
1) sulle spese di giustizia (disponendo eventualmente la condanna alle spese);
- 2) sull’applicazione della responsabilità aggravata per lite temeraria;
- 3) sulla concessione della provvisoria esecutorietà.
La controparte può invece aderire all’invito entro 30 giorni dalla sua ricezione. In tal caso, le parti sono chiamate a stipulare una convenzione di negoziazione con la quale si obbligano a cooperare per raggiungere un accordo amichevole sulla controversia.
Successivamente alla stipulazione della convenzione, si svolge la vera e propria fase di negoziazione nelle forme e con le tempistiche stabilite dalle stesse parti nella convenzione di negoziazione.
All’esito della fase di negoziazione, le parti possono raggiungere un accordo integrale su tutta la materia del contendere, raggiungere un accordo parziale oppure non raggiungere alcun accordo.
In ogni caso, il procedimento di negoziazione assistita si considera esperito quando entro 30 giorni la controparte non ha aderito all’invito o ha espressamente rifiutato l’invito o, comunque, è decorso il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura (termine che non può essere inferiore a un mese).
Nel corso del procedimento di negoziazione le parti devono cooperare secondo criteri di lealtà e buona fede e sono obbligate a tenere riservate le informazioni di cui abbiano avuto conoscenza. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento di negoziazione non possono essere utilizzate nel successivo giudizio che abbia, anche in parte, lo stesso oggetto. Le parti non sono tenute a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della procedura di negoziazione e godono delle garanzie di libertà del difensore in materia di perquisizioni e ispezioni.
Materie
Nel seguente schema sintetizziamo le materie che impongono la mediazione obbligatoria e quelle che impongono la negoziazione assistita obbligatoria.
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA | PROCEDURA |
Affitto di aziende | Mediazione |
Autotrasporto o sub-trasporto (contratti) | Negoziazione assistita |
Comodato | Mediazione |
Condominio | Mediazione |
Contratti assicurativi | Mediazione |
Contratti bancari | Mediazione |
Contratti finanziari | Mediazione |
Diritti reali (proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) | Mediazione |
Divisione di beni in comunione | Mediazione |
Domanda di pagamento a qualsiasi titolo, per somme fino a 50mila euro, salvo rientri in una delle materie per cui è prevista la mediazione | Negoziazione assistita |
Locazione | Mediazione |
Patti di famiglia | Mediazione |
Risarcimento danno per diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità | Mediazione |
Risarcimento danno per responsabilità medica e sanitaria | Mediazione |
Risarcimento danno per sinistri stradali e da circolazione di natanti | Negoziazione assistita |
Successioni ereditarie | Mediazione |
I procedimenti esenti nelle materie sottoposte a negoziazione assistita
Per quanto attiene alle azioni per il recupero del credito, la negoziazione assistita non è obbligatoria se il creditore intende agire con decreto ingiuntivo.
Le nuove regole, poi, non si applicano:
- – nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
- – nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
- – nei procedimenti in camera di consiglio;
- – nell’azione civile esercitata nel processo penale;
- – nei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente.
Al contrario, la negoziazione assistita facoltativa può avvenire in qualsiasi altra materia a condizione che:
– riguardi diritti indisponibili
– non riguardi materie per cui è prevista la mediazione obbligatoria;
– non riguardi materia di lavoro.